LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  dal
 comune  di Venezia, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente
 domiciliato in Roma, via  Barnaba  Tortolini  n.  34,  presso  l'avv.
 Nicolo'  Paoletti  che  lo  rappresenta e difende unitamente all'avv.
 Giulio Gidoni e M. Maddalena  Morino  giusta  delega  a  margine  del
 ricorso;  ricorrente  contro  la Pometon S.p.a. e la S.p.a. Polveri e
 metalli metallurgica Toniolo, in persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore, Preo Ernesto e Figli S.r.l.; intimati, per la correzione
 di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1a
 Civile, n. 5218/1992 del 17-30 aprile 1992;
    Udita la relazione della causa svolta dal cons. De Musis;
    Lette  le  conclusioni  scritte  dal dott. Francesco Paolo Nicita,
 sost. proc. gen.le presso la Cassazione, con le quali si  chiede  che
 la   Corte   di   cassazione,   in   camera  di  consiglio,  dichiari
 l'inammissibilita' dell'istanza;
    Rilevato che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata
 inammissibile la istanza di correzione materiale perche' proposta, in
 violazione dell'art. 391-bis c.p.c. - introdotto con l'art. 67  della
 legge  26  novembre  1990  n.  353 - dopo il decorso di un anno dalla
 pubblicazione  della  sentenza  (della  Corte   di   cassazione)   da
 correggere;
    Ritenuto  che  il citato art. 391-bis, nella parte in cui fissa un
 termine per la proposizione  dell'istanza  di  correzione  di  errore
 materiale  (sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza ovvero
 un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa):
       a) appare irragionevole: perche'  non  si  rinviene  un  valido
 motivo  per far acquisire definitiva immutabilita' ad un procedimento
 che contiene in se' stesso la  esplicitazione  che  la  dichiarazione
 giudiziale in esso formalmente contenuta non corrisponde alla diversa
 dichiarazione che invece il giudice aveva inteso emettere;
       b)  appare  contrastante  con il diritto di difesa in giudizio:
 perche'  far  acquisire  definitiva  immutabilita'  ad  una  sentenza
 affetta  da  un errore materiale equivale a precludere al soggetto di
 far valere  un  diritto  che  un  provvedimento  giurisdizionale  gli
 attribuisce.
    La istanza di correzione, difatti, e' intesa, per sua natura, come
 si  e'  piu'  sopra  evidenziato,  non  ad  immutare il provvedimento
 giurisdizionale emesso  ma  ad  individuare  la  sua  portata  "come"
 risultante dallo "stesso" provvedimento;
       c)  disciplina,  per  il  giudizio  di  legittimita', lo stesso
 istituto in modo diverso da come questo e' disciplinato nel  giudizio
 di merito: e cio' senza alcuna giustificazione.
    La  istanza  di  correzione  della sentenza di merito, difatti, ai
 sensi dell'art. 287 c.p.c. (norma non modificata dalla  citata  legge
 n. 353) non e' sottoposta ad alcun termine;
    Ritenuto,  quindi,  che  la norma in esame appare contrastante con
 gli artt. 3 e 24 della Costituzione;